lunedì 13 dicembre 2010

Al proposito di attraversamenti pedonali e ciclabili rialzati

Una possibile soluzione per un eventuale attraversamento del percorso pedociclabile da un lato all'altro della strada è quella adottata, per esempio, sulla S.S. Padova-Vicenza: gli attraversamenti pedonali e ciclabili rialzati.

La normativa attuale (Decreto Presidente Repubblica N. 495 del 16/12/1992, articolo 179 comma 12) recita:
Su tutte le strade, con sola eccezione dei tipi A e B dell’art. 2 comma 2 del C.d.S., per tutta la larghezza della carreggiata, ovvero per una o più corsie nel senso di marcia interessato, si possono adottare sistemi di rallentamento della velocità costituiti da “attraversamenti ciclo-pedonali rialzati”.
I sistemi di rallentamento “attraversamenti ciclo-pedonali rialzati” sono realizzati permettendo il collegamento tra il piano rialzato dell’itinerario ciclopedonale e la sede stradale senza superamento di dislivelli (al fine di aumentare le condizioni di sicurezza di pedoni e velocipedi) e si configurano come modifica dell’andamento longitudinale stradale. La tipologia fondamentale consiste nel raccordo a raso realizzato mediante rialzamento localizzato della sede stradale in corrispondenza degli attraversamenti. L’altezza è dimensionata in relazione alle condizioni della sede stradale e si raccorda con la quota dell’itinerario ciclopedonale. La pendenza, a seconda
del tipo di strada, può variare sino ad un massimo del 10%.
L’Ente proprietario della strada, per la segnaletica stradale verticale può utilizzare, solo in analogia a quanto stabilito dal presente articolo, i simboli di “dosso” e “limite di velocità massima” con distanza minima di 20m dall’elemento verticale.

Nota: le tipologie A e B citate corrispondono a A - Autostrade e B - Strade extraurbane principali; via Terminon non è classificabile con tali tipologie, quindi l'articolo citato si può tranquillamente applicare ad essa.

Il Ministero dei Lavori Pubblici (protocollo 2867/200) al riguardo di questo tema dice:
...si comunica che gli attraversamenti pedonali rialzati non possono essere classificati come dossi di rallentamento della velocità ai sensi dell'articolo 179 del regolamento di esecuzione ed attuazione, perché la loro geometria è diversa da quanto previsto dalla norma richiamata e non possono essere segnalati come rallentatori di velocità.
Le stesse opere si configurano quale modifica al profilo longitudinale di una strada e per esse non occorrono particolari autorizzazioni di questo ufficio quanto piuttosto di motivazioni tecniche di opportunità o necessità che lo stesso ente può e deve valutare.
Tali opere possono essere eseguite dall'Ente proprietario della strada, utilizzando esclusivamente materiali previsti dalla vigente normativa, e garantendo comunque la percorribilità della strada, assumendosi la responsabilità di eventuali inconvenienti o danneggiamenti di veicoli che abbiano a verificarsi per effetto di tali modifiche.

Riassumendo: in via Terminon sarebbe possibile realizzare attraversamenti rialzati, che non si configurerebbero come dossi di rallentamento ma ne avrebbero la funzione pratica; tale opera dovrebbe essere eseguita dalla Provincia, e non abbisognerebbe di particolari autorizzazioni.

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